Le aste immobiliari digitali (aste telematiche per essere più precisi) non sono altro che aste che si svolgono su internet, portando con se numerosi vantaggi, i più considerevoli sono:
1- È accessibile a più persone;
2- Diminuisce il tempo di preparazione e presentazione delle offerte e della partecipazione.
3- Snellisce la burocrazia;
Ciò significa partecipare ad un’asta senza essere fisicamente presenti.
Il Decreto ministeriale n.32 del 26/05/2015 definisce le modalità e tutti gli estremi necessari a regolamentare le aste immobiliari digitali. Tutto ciò è rimasto sperimentale fino a quando è avvenuta la certificazione della piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche.
La pubblicità inerente le aste immobiliari digitali verrà fatta su questo portale e le offerte si faranno sulla piattaforma messa a disposizione dal Ministero. Ma facciamo un passo alla volta.
Relativamente agli immobili, il decreto prevede 3 modalità di svolgimento della vendita: vendita sincrona telematica, vendita sincrona mista, vendita asincrona.
Nella vendita sincrona telematica le offerte possono essere presentate solo ed esclusivamente in modalità telematica, e i rilanci vengono effettuati con la connessione del referente della procedura e di tutti gli offerenti.
Nella vendita sincrona mista vi è invece la possibilità di presentare l’offerta sia telematica, sia analogica (cioè mediante deposizione dell’offerta in cancelleria). In questo modo gli astanti possono comparire davanti al referente della procedura oppure collegandosi al portale. L’asta ha luogo in tempo reale e i rilanci sono inseriti nel portale dal professionista incaricato alla vendita.
Nella vendita asincrona telematica le offerte vengono presentate per via telematica e senza la simultanea connessione del professionista delegato alla vendita. Sarà il portale stesso ad avvisare gli offerenti di ogni rilancio successivo
1- Le offerte telematiche devono essere inviate <<tramite apposite PEC>> rilasciate a chi intende formulare l’offerta oppure attraverso la propria PEC, purchè sia corredata di <<firma digitale>>
2- Il <<bollo digitale>>: tale pagamento online avviene direttamente dal cittadino se dispone delle credenziali di accesso ai servizi telematici PA , oppure attraverso il servizio a pagamento degli intermediari autorizzati dall’agenzia delle entrate come banche e uffici postali